ariom Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Vorrei un chiarimento: per un sito che vende servizi, è obbligatorio inserire la P. IVA nel footer del sito oppure esistono delle eccezzioni, e se si, quali? Grazie in anticipo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgio M. Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Non c'entra cosa vendi, in Italia è obbligatoria la Partita Iva o il Codice Fiscale esposto sul sito Sono fra l'altro previste sanzioni per chi non ottempera alla normativa e "random" i verbali vengono emessi.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ariom Posted December 24, 2015 Author Share Posted December 24, 2015 Grazie Giorgio, si, mi confermi quanto già sapevo ... il dubbio mi sorgeva sopratutto verificando che non proprio tutti rispettano questa normativa, offrendo (dal loro sito, ma anche in questo forum) servizi e moduli a pagamento pur non dando prova di svolgere una attività regolarmente registrata (ma forse hanno solo dimenticato di inserire i loro dati ). ... a quanto pare caro Giorgio, le sanzioni ed i verbali "ramdom" non spaventano nessuno, siamo in Italia no ?!? Buone feste! Link to comment Share on other sites More sharing options...
caygri Posted December 24, 2015 Share Posted December 24, 2015 la partita iva è sempre obbligatoria per una qualsiasi attività di commercio. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matteo libri Posted January 12, 2016 Share Posted January 12, 2016 la partita iva è sempre obbligatoria per una qualsiasi attività di commercio. Si è vero, ma mi sa che voleva sapere se è sempre obbligatorio esporla sul sito web o se ci sono alcune eccezioni. Tra l'altro mi piacerebbe saperlo anche a me. Link to comment Share on other sites More sharing options...
caygri Posted January 12, 2016 Share Posted January 12, 2016 si è obbligatorio esporla insieme al codice fiscale in caso di ditta individuale. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matteo libri Posted January 12, 2016 Share Posted January 12, 2016 D'accordo grazie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgio M. Posted January 12, 2016 Share Posted January 12, 2016 La partita IVA o in assenza il Codice Fiscale è obbligatorio (in Italia) esporla su qualsiasi sito, non solo sugli e-commerce. Nel momento in cui viene inserita anche una semplice casella email di contatto è inoltre obbligatoria la sezione dedicata alla Privacy, in cui vengono esposti fra l'altro i dati (quindi anche il Codice Fiscale) del titolare della gestione dei dati. A dispetto di quanto si possa immaginare i controlli ci sono e "random" i verbali di contestazione arrivano... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matteo libri Posted January 13, 2016 Share Posted January 13, 2016 Grazie per le informazioni, non lo sapevo. Ora mi faccio un giro sul web giusto per averne totale conferma, se è così mi devo adeguare con un paio di siti miei su cui pensavo non servisse esporre la P.IVA. Link to comment Share on other sites More sharing options...
caygri Posted January 13, 2016 Share Posted January 13, 2016 Senon erro ci sono sanzioni fin oa 30mila euro Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matteo libri Posted January 14, 2016 Share Posted January 14, 2016 Senon erro ci sono sanzioni fin oa 30mila euro Caspita... Link to comment Share on other sites More sharing options...
studiodangelo Posted January 18, 2016 Share Posted January 18, 2016 Dati da pubblicare se si ha un "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico" (sito web o simile): denominazione (ditta individuale) o ragione sociale (società) sede codice fiscale e partita IVA (anche se sito a scopi pubblicitari) Repertorio economico amministrativo (numero) e provincia posta elettronica certificata (PEC) Per le sole società: capitale sociale (società di capitali), eventuale stato di liquidazione, eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali), società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.). Per chi svolge attività di commercio elettronico, oltre a quanto già specificato sopra: indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.Sanzioni, previste dall'art. 2630 c.c. per mancato rispetto dell'articolo 2250 del Codice Civile: da 206 € a 2.065 €. Se invece si tratta di mancata indicazione della partita IVA, la sanzione è da 258,23 € a 2.065,83 €. Diverso il discorso per la privacy e per l'informativa sui cookies, ma questa è un'altra storia Riferimenti: art. 2250 del Codice Civile art. 35 D.P.R. 633/1972 e Risoluzione Ministeriale 60/E del 2006 art. 7 D.Lgs. 70/2003 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgio M. Posted January 18, 2016 Share Posted January 18, 2016 Dati da pubblicare se si ha un "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico" (sito web o simile): denominazione (ditta individuale) o ragione sociale (società) sede codice fiscale e partita IVA (anche se sito a scopi pubblicitari) Repertorio economico amministrativo (numero) e provincia posta elettronica certificata (PEC) Per le sole società: capitale sociale (società di capitali), eventuale stato di liquidazione, eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali), società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.). Per chi svolge attività di commercio elettronico, oltre a quanto già specificato sopra: indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.Sanzioni, previste dall'art. 2630 c.c. per mancato rispetto dell'articolo 2250 del Codice Civile: da 206 € a 2.065 €. Se invece si tratta di mancata indicazione della partita IVA, la sanzione è da 258,23 € a 2.065,83 €. Diverso il discorso per la privacy e per l'informativa sui cookies, ma questa è un'altra storia Riferimenti: art. 2250 del Codice Civile art. 35 D.P.R. 633/1972 e Risoluzione Ministeriale 60/E del 2006 art. 7 D.Lgs. 70/2003 Precisissimo. In italia tutti tendono ad omettere l'iscrizione REA e nel caso delle società di capitali eventuali stati di liquidazione, etc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GiuliaC89 Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 (edited) Se hai sede in Italia e lavori con abitualità col tuo sito e-commerce, la Partita IVA è indispensabile. Puoi comunque adottare il regime forfettario che ti permette di risparmiare parecchio sui costi Edited March 10, 2021 by GiuliaC89 (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
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