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Nuovo Decreto Sull'obbligatorietà O Meno Della Fatturazione


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In attuazione del decreto legislativo 42/2015, il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 263 dell’11 novembreMEF_DM_novità fiscali ecommerce.pdf, ha sancito l’esonero definitivo dalla certificazione dei corrispettivi per le operazioni di e-commerce di beni e servizi verso consumatori finali residenti nel territorio italiano (B2C).

Non più obbligo di fattura, pertanto, né per operazioni di e-commerce diretto né per quelle di e-commerce indiretto.

L’obbligo di fattura “rivive” solo nei casi in cui essa sia richiesta dal cliente.

Il regime ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2015.

Nulla cambia, invece, in tema di transazioni online B2B, per i quali la certificazione delle operazioni segue le regole ordinarie già operative.

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Scusate ma cosa cambia in sostanza? La fattura l'ha sempre richiesta il cliente con partita iva mentre al cliente finale viene fatta la ricevuta (spesso sostituita con lo scontrino).

 

L'utilizzo dello scontrino era erroneo, come quello della ricevuta fiscale.

In caso di controllo fiscale come avresti potuto dimostrare che un determinato scontrino fatto con il registratore di cassa nel tuo negozio era relativo al negozio online e non ad una vendita al banco? 

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Allora... ci si deve comportare come ci si è sempre comportati (a parte che per i prodotti virtuali, ma quello è un altro discorso).

 

Puoi emettere ricevuta (da non confondere con la ricevuta fiscale) ed ogni giorno registrare sul Registro dei Corrispettivi il totale; in alternativa puoi fare delle fatture, ma questo richiede l'acquisizione del codice fiscale del cliente, faccenda problematica se lavori con eBay, Amazon, etc.

 

La ricevuta fiscale può anche andare bene, ma perchè farla quando non è obbligatoria? E poi come dimostri di averla consegnata al cliente?

Inutile dire che la ricevuta fiscale è una via impraticabile per i dropshipper.

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Interessante leggere anche questo, ma appunto sollevo la questione. Nel caso in cui si rivendono prodotti virtuali o servizi appunto. Come ci si deve comportare? Avete notizie piu' dettagliate in merito? Grazie per l'informazione importantissima.

 

Nel caso dei prodotti virtuali dovrai applicare l'iva del paese di destinazione. Dovrai trasmettere all'ufficio delle entrato il dettaglio delle operazioni soggette ad iva e non potrai compensare il credito/debito iva maturato nei confronti di altri stati.

 

Per farla molto breve "è un casino".

 

Ovviamente da utente privato in questo momento se dovessi comperare qualcosa non mi identificherei come europeo, ma come abitante dell'antartide, poiché in quel caso non pagherei l'iva e quindi risparmierei (in italia) ben il 22% dei denari...

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  • 2 weeks later...

Scusate sono stato breve...

Ho iniziato una prova su Amazon inserendo alcuni prodotti dove anche aumenando della loro provvigione riesco a rimanere concorrenziale.

 

Arriva il primo ordine e mi nasce il primo problema.

Io devo creare manualmetne un ordine sul mio sito per generare la ricevuta... Non posso però inserirlo perchè ho l'obbligo (deciso da me) di inserire il codice fiscale e un numero di telefono.

Amazon questi dati non me li indica e non li posso ricavare.

 

E ora? Come le levo le castagne dal fuoco?

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Disabiliti la richiesta di codice fiscale dal sito.  :)

Utilizzando il modulo che trovi sugli addons potresti comunque importare gli ordini automaticamente (ed anche esportare gli articoli se dotati di sku ed ean).

 

La questione è. se fai le fatture dal sito devi chiedere il CF, altrimenti se fai delle ricevute (nota bene NON ricevute fiscali, ma semplici ricevute) non devi richiedere nulla.

 

Il bello che le cose sono così da anni, per non dire "da sempre"!

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  • 1 month later...

Sperando di fare cosa gradita, cerco di fare un po' di chiarezza sul tema.


 


  • Per il commercio elettronico diretto [cioè acquisto e download immediato di beni-servizi digitali quali ad esempio mp3. app, foto/video, e-book, etc...] l'esonero dall'emissione di fattura (se non richiesta preventivamente dal cliente) e dalla certificazione dei corrispettivi (per i clienti italiani), è stato previsto di recente dal D.Lgs. 42/2015 (per le fatture) e dal D.M. MEF 27 ottobre 2015 (per la certificazione dei corrispettivi).
  • Per quanto riguarda invece il commercio elettronico indiretto, equiparato alla vendita per corrispondenza, è previsto da tempo immemore l'esonero dall'emissione di fattura (se non richiesta preventivamente dal cliente) e dalla certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, secondo l'articolo 2, lettera oo), del D.P.R. 696/1996.

I relativi importi vanno comunque riportati sul registro dei corrispettivi.


 


In sostanza i due interventi normativi del 2015 non hanno fatto altro che equiparare il commercio elettronico diretto a quello indiretto, in tema di fatturazione/certificazione dei corrispettivi.

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  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
  • 9 months later...
10 hours ago, studiodangelo said:

Sì, non ci sono state variazioni, per cui confermo tutto quanto scritto nel post.

Grazie mille. Un'altra domanda, forse banale, ma sono alle primissime armi. Le vendite sul registro vanno riportate singolarmente o solo il totale giornaliero? 

Edited by Claudia (see edit history)
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  • 7 months later...
  • 4 years later...

Buonasera a tutti,

mi aggancio a questa discussione, vi risulta che con la nuova normativa da luglio 2023 c'è obbligo di emissione fattura elettronica per le vendite online, ho quasi terminato il sito e nel caso devo implementare qualche modifica per raccogliere SDI, PEC per le ditte e CF per i privati che saranno contentissimi di fornirlo !! Confermate?

Grazie e buon lavoro

Roberto

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