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Salve a tutti, di recente mi sono trovato a lavorare su una piattaforma B2B (PrestaShop v1.7.2.5) per conto di un mio vecchio cliente. Il sito è di base molto semplice: c'è un utente Admin che ha il controllo sul tutto, i Venditori che gestiscono i propri clienti e i propri ordini e poi, trattandosi di una piattaforma privata per il B2B, i Clienti che hanno accesso al catalogo. Mi trovo qui a scrivervi perché alla domanda "le email di conferma degli ordini arrivano all'Admin, al venditore e al cliente?" non ho saputo trovare una risposta. Ho provato diverse soluzioni tra cui la classica installazione del modulo "Avvisi per Email", ma in questo modo non riesco ad assegnare in modo dinamico i destinatari delle mail. Con Avvisi per Email tutte le email impostate riceverebbero le conferme d'ordine, mentre il mio obiettivo è quello di personalizzare i destinatari in base al cliente, il venditore di riferimento del cliente e l'admin. Una cosa del genere è fattibile? Ringrazio in anticipo!
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Ciao a tutti per un cliente devo sviluppare un sistema che permetta tramite il classico riconoscimento via mail e psw, al venditore di vedere solo le sue vendite, determinate tramite il paese. Mi spiego meglio: ho due venditori, uno per l'italia e uno per la francia, ognuno con il proprio profilo dipendente\venditore. all'accesso essi devono vedere gli ordini, ma ognuno solo e soltanto per la propria nazione. il venditore italia vedrà gli ordini "italia" e il francese gli ordini "francia" qualcuno ha idea su come implementarlo?
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Buongiorno. Sul mio sito dò la possibilità di mettere in vendita delle t-shirt a dei creatori di disegni o gestori di gruppi facebook. Naturalmente ho con loro degli accordi commerciali di vendita per cui ad ogni vendita sarà loro corrisposto un compenso con ritenuta d'acconto. Il mio problema è il seguente. Come posso dare a loro una tracciabilità delle vendite del loro articolo ? Non possono fidarsi, devono avere un riscontro diretto. Ho provato a vedere di fare un profilo salesman ad esempio ma non posso specificare un articolo preciso e non voglio che guardino altre vendite che non li riguardano. Esiste un sistema o modulo che mi risolva il problema ? Ad esempio una mail di notifica ad ordine ricevuto solo per certi articoli o impostazioni che non conosco nella creazione del salesman o altro ancora Help me please ! A chi mi risolve definitivamente regalo una t-shirt stampata www.fattenamaglietta.it
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Capita sovente che i gestori di un e-commerce vendano anche su piattaforme esterne, più o meno specializzate. L’esempio più classico è eBay, o più recentemente Amazon, che ospitano molti e-commerce che vendono prodotti prevalentemente su siti proprietari. Queste piattaforme applicano ai rapporti con i loro venditori dei dettagliati regolamenti, che si concretano in un vero e proprio contratto tra il venditore e la piattaforma marketplace. Spesso però queste multinazionali, nel regolamentare il rapporto con i venditori, ritengono validi solo i loro regolamenti interni e non considerano, o tendono a non valutare, le regole generali fissate dal nostro Codice Civile sulla disciplina dei contratti, disciplina che è sempre applicabile e che riguarda tutta una serie di importanti casi, come le regole sull’adempimento o inadempimento contrattuale, scioglimento del contratto, risarcimento ecc…… Prendiamo ad esempio eBay, che certamente è un’azienda seria, con un ottimo servizio utenti e con delle regole ben chiare ed equilibrate riguardanti la vendita sulla sua piattaforma. Uno dei motivi più frequenti di sospensione dell’account è l’aver messo in vendita oggetti ritenuti contraffatti o per cui i detentori dei diritti non hanno fornito al venditore regolare licenza di vendita. L’account può venire sospeso dopo una serie di segnalazioni da parte dell’impresa o società titolare dei diritti di proprietà. Inoltre, capita spesso che in questi casi eBay richieda, per la riattivazione dell’account, il benestare dell’impresa o società che si ritiene danneggiata, cioè l’intervento di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale tra venditore e marketplace. In merito, è necessario ricordare le regole sulla risoluzione (scioglimento) del contratto per inadempimento, fissate dal Codice Civile (art. 1453 e seguenti). Per prima cosa il contratto non si può sciogliere se il mancato rispetto del regolamento contrattuale ha scarsa importanza, cioè se si tratta di una violazione di una regola non fondamentale o l’inadempimento riguarda una minima parte degli obblighi che il venditore doveva rispettare. Inoltre, chi lamenta l’inadempimento o una violazione del contratto ha il dovere di rilevare e indicare chiaramente i fatti o il comportamento illegittimo, e non può limitarsi a contestare all’altra parte una presunta violazione di legge, fondata su segnalazioni non ancora verificata o non verificabili. Ancora, è da rilevare che la riattivazione del rapporto con il venditore non può mai essere subordinata o condizionata ad un intervento, non ben determinato nelle modalità, da parte di soggetti terzi, che sono estranei al rapporto contrattuale . Questo specialmente se tale procedura non è stata prevista nell’originario accordo tra venditore e marketplace. In questi casi, è quindi importante sapere che i rapporti tra le parti non sono disciplinati solo dal regolamento predisposto dal marketplace, ma anche dalle norme sulla disciplina dei contratti prevista dal Codice Civile.